Sono ormai trascorsi tre anni dall’entrata in vigore della legge n. 40 del 02 aprile 2007, meglio conosciuta come Legge Bersani, la quale prevedeva diverse modifiche in vari settori tra cui il mutuo, di cui abbiamo ampiamente parlato nel nostro Blog relativo ai finanziamenti, e in particolare sul mondo assicurativo
Ma a distanza di tempo ci sono stati davvero i miglioramenti che si attendevano? La risposta in realtà è SI e allo stesso tempo NO.
Ricordiamo innanzitutto i punti principali del decreto:
- Eliminazione del vincolo di durata decennale per le polizze del ramo danni:
Le polizze non possono essere più vincolate ad una durata pluriennale, ma il cliente ha la possibilità di disdire il contratto di anno in anno. Tale modifica permette al cliente di rescindere il contratto prima della scadenza prevista inizialmente e di stipulare un nuovo contratto con un’altra compagnia avendo quindi maggiore libertà di scelta.
- Divieto per le compagnie di modificare la classe bonus-malus a svantaggio del cliente senza giusta causa:
Ne deriva quindi che, in caso di incidente, l’assicurazione prima di poter variare la classe di merito, dovrà attendere che venga accertata l’effettiva responsabilità del contraente. La variazione della classe di merito deve inoltre essere comunicata in modo trasparente e tempestivo al cliente.
- Utilizzo della stessa classe di merito di un familiare convivente:
Se un cliente o un familiare convivente possiede un veicolo e successivamente il cliente ne acquista uno dello stesso tipo, ad esempio si possiede un’auto e si acquista un’auto, è possibile utilizzare la stessa classe di merito raggiunta con il primo veicolo, verificandola dall’ultimo attestato di rischio pervenuto. In caso di non utilizzo del veicolo per un certo periodo di tempo l’attestato di rischio mantiene la sua validità per cinque anni.
Ia Legge Bersani, dunque, è stata ideata al fine di favorire la libertà di scelta da parte del cliente della compagnia assicurativa con cui stipulare le polizze, e riteniamo che tale fine sia stato raggiunto.
Il secondo obbiettivo invece consisteva nel dare la possibilità ad una gran parte di assicurati di risparmiare sulla polizza sfruttando classi di merito di familiari come evidenziato dal punto 3. In realtà, anche se in teoria ciò dovrebbe accadere, il dato di fatto è che la polizza, ormai ribattezzata come polizza Bersani per distinguerla da quelle in cui il cliente non usufruisce del decreto, non è identica in termini economici a quella del familiare di cui si utilizza la classe di merito.
Ciò accade in quanto le compagnie assicurative non utilizzano la classe di merito come fattore unico per il calcolo del premio, ma si basano anche su altri dati quali possono essere l’età del contraente. Infatti, facendo un esempio pratico, se un figlio 23enne stipula una polizza utilizzando la stessa classe di merito del padre, ad esempio la classe 1, ottiene la stessa classe di merito universale, ma il premio calcolato sarà sicuramente maggiore rispetto al padre in virtù della giovane età del figlio.
Non stupitevi dunque se ciò dovesse accadere. Ma ad ogni modo risulta sicuramente vantaggioso sfruttare questa legge piuttosto che non farlo per cui il suggerimento è di farne richiesta esplicita prima della stipula del contratto.
Per il testo completo della legge clicca qui: http://www.camera.it/parlam/leggi/07040l.htm